Il raccolto è scarso? E’ l’agricoltore a dover provare che il fitofarmaco fosse inefficace

Il raccolto è scarso? E’ l’agricoltore a dover provare che il fitofarmaco fosse inefficace
14 Novembre 2016: Il raccolto è scarso? E’ l’agricoltore a dover provare che il fitofarmaco fosse inefficace 14 Novembre 2016

Il Tribunale di Crotone ha deciso una controversia insorta tra un agricoltore e il rivenditore di un fitofarmaco, ciò che aveva poi dato luogo alla chiamata in causa del venditore, dell’importatore e del produttore dell’antiparassitario in questione. L’attore lamentava che le piante di pomodoro della sua proprietà, benchè trattate con quest’ultimo, fossero state infestate da un parassita che ne aveva falcidiato il raccolto, con suo grave danno patrimoniale. Egli sosteneva l’inefficacia del prodotto, attribuendola al fatto che questo gli sarebbe stato venduto qualche mese dopo esser stato ritirato dal commercio, e domandava pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito. Il Tribunale crotonese, con la sentenza n. 871/2016, ha ricordato che incombe sul compratore che agisce in giudizio per far valere la garanzia per vizi e difetti della cosa venduta l’onere provare l’esistenza dei vizi, il nesso causale e i danni subiti, mentre il venditore è tenuto alla “prova liberatoria della mancanza di colpa” solo quando il primo abbia provato il suo inadempimento, nei termini anzidetti. Nel caso specifico, pertanto, il Giudice del merito osserva che l’agricoltore “avrebbe dovuto fornire la prova certa circa la inidonea conservazione del fitofarmaco da parte del convenuto principale o circa l’inefficacia conseguente alla scadenza della qualità del principio attivo ho ivi contenuto”, ciò che invece non aveva fatto. Infatti, pur essendo stata esperita in corso di causa una “CTU esplorativa sulla riconducibilità dell’utilizzo del farmaco in oggetto al danno patito (che dava esito prognostico non escluso)”, in realtà tale prova “avrebbe dovuto fornirsi a seguito di idoneo ATP” sul prodotto concretamente utilizzato, così da consentire di valutarne l’effettiva inefficacia, quale allegata dall’attore. Era infatti indispensabile che quest’ultimo provasse “modalità, tempi di somministrazione del prodotto, conservazione dello stesso sia presso il venditore che presso il consumatore/attore” per poter dimostrare che la scarsità del raccolto fosse stata effetto dell’inefficacia del prodotto che, invece, aveva solo allegato, ma non dimostrato. La sua domanda è stata pertanto rigettata per difetto di prova, in applicazione del criterio di giudizio stabilito dall’articolo 2697 c.c.

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